Misure antidumping

Dumping e misure antidumping in Turchia

In qualità di membro dell'OMC, la Turchia può emettere misure di difesa della politica commerciale come misure antidumping, al fine di proteggere i mercati e i produttori locali e nazionali. L'obiettivo è impedire a un attore straniero di esportare un determinato bene in Turchia a un prezzo molto basso (cioè inferiore ai costi di produzione locali) e sconvolgere i mercati e la produzione locali. Ciò può essere fatto in vari modi, tuttavia, il più utilizzato è l'imposizione di tasse fiscali aggiuntive sotto forma di misure antidumping.

Le misure e le procedure antidumping sono disciplinate da diverse legislazioni in Turchia, in particolare la legge sulla prevenzione della concorrenza sleale nelle importazioni, il decreto sulla prevenzione della concorrenza sleale nelle importazioni e il regolamento sulla prevenzione della concorrenza sleale nelle importazioni. La normativa fornisce un'ampia serie di disposizioni riguardanti le procedure e le regole per le misure di dumping, comprese le procedure di domanda e i requisiti per il riesame. Una volta in vigore, una misura di dumping definitiva sarà esecutiva per un periodo di cinque anni, a meno che non sia avviata un'inchiesta di riesame intermedio e la misura non sia revocata dal Ministero.

Indagine di revisione della scadenza

Come indicato in precedenza, una misura di dumping definitiva scadrà entro cinque anni dalla data della sua entrata in vigore o entro cinque (5) anni dalla data dell'ultimo riesame. Un avviso di imminente scadenza sarà pubblicato con un comunicato sulla Gazzetta Ufficiale (Gazzetta) entro l'ultimo (ultimo) anno di tale misura e, a seconda delle richieste delle parti correlate (produttori nazionali), sarà avviato un riesame in previsione della scadenza di prorogare, modificare o revocare tali misure di dumping al termine di tale periodo di cinque (5) anni.

Sebbene solo un produttore nazionale possa richiedere l'avvio di tale riesame in previsione della scadenza, una volta avviato il riesame in previsione della scadenza, gli esportatori esteri potranno partecipare e far parte dell'inchiesta, per presentare reclami, prove e opinioni. Si tratta di un passaggio molto cruciale per gli esportatori esteri, poiché è l'unico momento in cui potranno presentare le proprie richieste e obiezioni contro la relativa misura antidumping.

Indagine di revisione intermedia

considerando che è avviata un'inchiesta di riesame intermedio per il riesame della misura in vigore, su richiesta dell'esportatore, importatore o produttore nazionale del prodotto in esame o d'ufficio, a condizione che sia trascorso almeno un (1) anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento, o dalla data dell'ultimo riesame. È avviata un'inchiesta di riesame intermedio se la richiesta contiene elementi di prova sufficienti del fatto che il mantenimento della misura non è più necessario per compensare il dumping o che è improbabile che il pregiudizio continui o si ripresenti se le misure fossero rimosse o modificate, o che l'attuale le misure non sono più sufficienti per contrastare il dumping che causa il pregiudizio.

Indagine sulla revisione di nuovi esportatori

Una procedura di revisione alternativa è disponibile anche per i nuovi esportatori. Va notato che questo meccanismo di riesame è diverso dalle procedure di scadenza e di riesame intermedio. Sia il riesame in previsione della scadenza che quello intermedio sono meccanismi che, se avviati, riesaminano le misure di dumping nel loro insieme e come applicabili per l'intero mercato, il che significa che i riesami saranno condotti tenendo conto dei dati ricevuti dall'intero mercato e da ogni impresa che è considerata una parte rilevante di tale indagine. Considerando che con l'inchiesta di riesame del nuovo esportatore, il nuovo esportatore che richiede il riesame sarà riesaminato separatamente dal mercato e dagli altri esportatori.

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